Nella Gazzetta Ufficiale del 9
ottobre 2007 è stata pubblicata una Deliberazione (3
ottobre 2007, n. 514/CONS) dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive
Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità.
L'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni è un ente indipendente ed autonomo istituito
per legge, che ha il compito di assicurare la corretta competizione
degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e i
cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare tutti i fornitori
di servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di servizi
internet.
La Deliberazione 514/CONS
prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone
sorde (con certificazione di sordomutismo). Altre agevolazioni per
le altre tipologie di disabilità erano già previste, le riassumiamo
alla fine di questo documento.
Agevolazioni telefoniche
per i sordi
Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal
pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa. Non sono
invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico.
Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato
di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto
all'indennità di comunicazione (non quindi a ipoacusici o persone
con sordità acquisita dopo la nascita o dopo la fase prelinguale).
L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva
con il sordo. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di
parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra
l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del
cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla
certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità
dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla
Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del
nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all'operatore telefonico.
Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto dalla precedente
Deliberazione
1 giugno 2000, n. 314/00/CONS dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni che condizionava l'esenzione totale dal
pagamento del canone, al possesso del DTS (Dispositivo
Telefonico per Sordi), requisito non più richiesto.
Altra facilitazione: gli
operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni
specificamente previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30
novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che
comprenda almeno 50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno
nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti
non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque
applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di
promozioni. L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono
cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la
certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità
dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa riferimento
alcuno alle carte ricaricabili.
Agevolazioni telefoniche
per i ciechi
Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano l'accesso
ad internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse
agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare).
Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente 90 ore
mensili di navigazione in internet. Si tratta di un monte ore
significativo per chi non abbia sottoscritto, o sottoscriva,
contratti (es. cosiddetti "Flat ADSL") che non prevedano limiti
orari. Si consiglia di comparare le offerte (con limite orario e
senza limite orario, tenendo in considerazione anche l'eventuale
tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o
modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.
Le agevolazioni spettano ai
ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai
ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i
sordi, all'abbonato che conviva con la persona disabile. Per
accedere alle nuove facilitazioni è necessario presentare la
certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell'Azienda Usl)
e, nel caso siano richieste da un convivente, lo "stato-famiglia" (autocertificabile).
Anche in questo caso è previsto l'obbligo per l'abbonato convivente
di comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia cessato di
far parte del nucleo.
Tutti i trattamenti di favore
previsti dalla Deliberazione possono essere sottoscritti in
occasione di un nuovo abbonamento oppure possono essere attivati
modificando il "profilo tariffario" di un abbonamento già in essere.
Le agevolazioni telefoniche già previste
Nel giugno del 2000 (1
giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha disposto che ad anziani, persone disabili e utenti
"con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione
del 50% sul canone mensile di abbonamento. Non viene invece
riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici.
Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi
sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un
anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.
Oltre a questi requisiti, il nucleo familiare deve anche dimostrare
di trovarsi in difficoltà economica, non deve cioè superare
un livello di reddito di 6713,93 euro l'anno, determinato in base
all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente),
cioè del famoso redditometro di cui tanto si parla. In estrema
sintesi ricordiamo che l'ISEE viene calcolato sommando redditi e
patrimoni del nucleo e suddividendoli per indicatori che aumentano
con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso
il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE. Alcuni correttivi
ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un
anziano, un disabile o minori.
Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può
rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale
(CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà
ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di
telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.
Un'ultima agevolazione, più
datata nel tempo, riguarda la telefonia mobile. Riconoscendo
che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di
comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il
Legislatore ha previsto una specifica esenzione dal pagamento
della relativa tassa di concessione governativa dovuta
mensilmente per chi è abbonato.
Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della
tariffa 3661 - 21) che prevede che la tassa non sia dovuta "per le
licenze o i documenti sostituitivi intestati ad invalidi in seguito
a perdita anatonomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori
nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla
competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione
prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione
dell'abbonamento".
Talvolta non viene ritenuta sufficiente la certificazione di
invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve
rivolgere alla propria Azienda Usl per ottenere una ulteriore
specifica attestazione.
11 ottobre 2007
(da: HandyLex 2007) |