BARRIERE ARCHITETTONICHE
SOMMARIO: a) Applicabilità delle
agevolazioni; b) Disciplina antisismica; c) Eliminazione; d) Installazione
di ascensore; e) Piani di intervento; f) Piattaforma mobile.
a) Applicabilità delle agevolazioni
L'art. 2 L. 9 gennaio 1989 n.
13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, che prevede la possibilità
per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a
tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 comma secondo e
terzo c.c. in deroga all'art. 1120 comma primo, che richiama il comma
quinto dell'art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate,
dispone tuttavia che resta fermo il disposto dell'art. 1120 comma secondo,
il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo
condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo
l'originaria costituzione della comunione. Ne deriva che a maggior ragione
sono nulle le delibere che ancorché adottate a maggioranza al fine
indicato siano lesive dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua
proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di
eventuali utilità compensative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato la nullità
della deliberazione adottata a maggioranza in base all'art. 2 legge n.
13/1989 cit. di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze
di un condomino portatore di handicap, che comportava peraltro un
sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sita a
piano terra).
* Cass. civ., sez II, 25
giugno 1994, n. 6109, Portiglia Jem c. Facchini.
E' nulla la delibera adottata
secondo la maggioranza prevista dall'art. 2 della L. n. 13/1989 - di
installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un condomino
portatore di handicap, qualora ciò comporti un sensibile deprezzamento
dell'unità immobiliare di altro condomino.
* Corte app. civ. Napoli, sez. II, 27
dicembre 1994, n. 3074, Condominio di via Salvator Rosa n.253 in Napoli c.
Lovallo, in Arch. loc. e cond. 1995, 393.
Ai fini dell'applicabilità delle
agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere architettoniche
ex L. n. 13/1989, non è necessaria la presenza nell'edificio interessato
di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della
legge del 1971 era proprio quella di consentire la <<visitabilità>> degli
edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi
e che i portatori di handicap possono avere relazioni con l'immobile anche
di natura diversa dalla proprietà (ad esempio in forza di un rapporto di
locazione).
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 aprile
1993, n. 4466, Sciutti c. Cond. di Via Goldoni di Milano, in Arch. loc. e
cond. 1994, 130.
Le agevolazioni consentite dalla L. n.
13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono
applicabili anche senza la presenza nell'edificio interessato di
handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della L.
n. 118/1971 (richiamata espressamente dall'art. 2 della L. n. 13/1989) è
proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici medesimi da
parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori
di handicap possono avere relazioni con l'immobile anche di natura diversa
dalla proprietà ( si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli abituali
frequentatori, eccetera). La presenza nello stabile di abitanti
handicappati vale invece a rendere operanti le provvidenze di ordine
economico previste dalla legislazione regionale.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 22 marzo
1993, Società Lory e altro c. Condominio di Via Sapeto 7 di Milano, in
Arch. loc. e cond. 1993, 314.
L'art. 2 della L. n. 13/1989 è
applicabile anche riguardo alle necessità di un invalido civile e non solo
di un portatore di handicap.
* Trib. civ. Firenze, 19 maggio 1992, n.
849, in Arch. loc. e cond. 1992, 814.
L'art. 2 della L. n. 13/1989 è
applicabile anche riguardo ai soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
* Trib. civ. Napoli, 14 marzo 1994, n.
2606, in Arch. loc. e cond. 1994, 335.
La normativa concernente l'abbattimento
delle barriere architettoniche è applicabile non solo relativamente a quei
soggetti che presentino difficoltà di deambulazione, ma anche a coloro -
quali le persone anziane - che pur non essendo affetti da menomazioni
motorie, si trovino comunque in minorate condizioni fisiche.
* Pret. civ. Roma, 15 maggio 1996,
Lucisano ed altri, in Arch. loc. e cond. 1996, 564.
b) Disciplina antisismica
In base all'art. 6 della L. 9 gennaio
1989, n. 13, per l'esecuzione delle opere dirette a favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati vanno rispettate le disposizioni della legge n. 64 del 1974 con
esclusione dell'obbligo dell'autorizzazione. Ne deriva che l'ottemperanza
della disciplina antisismica è in parte qua espressamente statuita. Il
richiamo concerne l'intera normativa e quindi anche la previsione
sanzionatoria, che è applicabile con riferimento alle residue ipotesi
tipiche. L'ordine di demolizione è conseguenziale non ad ogni condanna per
contravvenzione antisismica, ma soltanto alle violazioni di specifiche
disposizioni tecniche, dalle quali possa derivare un concreto pericolo per
la incolumità pubblica. Rientrano nel novero delle incombenze formali,
applicabili anche alle costruzioni de quibus, le disposizioni che
prevedono la necessità del preavviso di inizio dei lavori e del deposito
del progetto. Per la loro inosservanza il giudice non deve ordinare la
demolizione.
* Cass. pen., sez. III, 18
dicembre 1993, n. 11605 (ud. 11 novembre 1993), Fiumara.
c) Eliminazione
Non può essere autorizzata la
collocazione di una rampa d'accesso al portone d'ingresso di uno stabile,
richiesta da un portatore di handicap, con riferimento alle disposizioni
previste dalla L. n. 13/1989 (disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati),
qualora tale collocazione determini innovazioni di carattere murario
all'ingresso ed interventi sul giardino comune tali da modificare
l'estetica dell'immobile e da sottrarre una porzione della cosa comune
allo sfruttamento da parte di tutti i condomini, per attrarla nella sfera
di esclusiva disponibilità del singolo.
* Pret. civ. Milano, ord. 18 aprile
1989, Fumagalli c. Condominio di via Trentacoste 34, Milano, in Arch. loc.
e cond. 1990, 143; Arch. civ. 1990, 293.
I provvedimenti di urgenza previsti
dall'art. 700 c.p.c. non possono essere applicati al fine di eliminare le
barriere architettoniche in un edificio privato, se il condomino disabile
che li richiede non risiede nel comune in cui si trova l'immobile.
* Trib. civ. Savona, ord. 26 maggio
1994, Cardinali c. Condominio Eucaliptus di Alassio, in Arch. loc. e cond.
1995, 668.
Va accolta la richiesta di provvedimenti
di urgenza diretti a consentire al portatore di handicap, stante il
rifiuto o il ritardo nell'assunzione della prevista delibera condominiale,
l'esecuzione a proprie spese delle opere necessarie per l'eliminazione
delle barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso
all'abitazione.
* Pret. civ. Roma, ord. 21 luglio 1989,
in Foro it. 1991, I, 1614.
Al portatore di handicap non compete
alcuna azione di condanna ad un facere, nei confronti del condominio ove è
situata la sua abitazione, avente ad oggetto l'attuazione delle opere
dirette ad eliminare le barriere architettoniche dello stabile, bensì
un'azione di accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese
le opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche
(costituite, nel caso di specie, dalle scale, che si proponeva di superare
attraverso l'installazione di un ascensore).
* Pret. civ. Roma,15 maggio 1996,
Lucisano ed altri, in Arch. loc. e cond. 1996, 564.
d) Installazione di ascensore
Una modesta compressione del diritto di
cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato
dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi
in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio. (Fattispecie in
tema di installazione di un ascensore comportante un limitato
restringimento dello spazio di passaggio comune).
* Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in
Arch. loc. e cond. 1992,138.
L'installazione dell'ascensore non può
comportare un pregiudizio intollerabile o un danno apprezzabile ad un
singolo condomino, nel qual caso l'innovazione non può essere considerata
legittima, e ciò vale anche se l'ascensore viene installato a norma
dell'art. 3 della L. 9 gennaio 1989,n. 13.
* Trib. civ. Napoli, 16 novembre 1991,n.
13008, in Arch. loc. e cond. 1992, 373.
La delibera adottata dall'assemblea
condominiale relativamente all'installazione di un ascensore è nulla
quando, sebbene assunta nel rispetto delle maggioranze previste dall'art.
2 L. n. 13/1989 (recante norme per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati),sia
lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà
esclusiva.
* Corte app. civ. Genova, 27 dicembre
1997, n. 947, Pollacchioli c. Iozzelli ed altri, in Arch. loc. e cond.
1998, 719.
L'impianto dell'ascensore costituisce uno
degli interventi volti ad eliminare una barriera architettonica rendendo
possibile ai soggetti in minorate condizioni fisiche che abitano
l'immobile o che possono frequentarlo la vita di relazione interpersonale.
* Trib. civ. Firenze,19 maggio 1992,n.
849, in Arch. loc. e cond. 1992, 814.
Nel caso in cui un condomino affetto da
grave infermità fisica richieda di installare a proprie spese un ascensore
nell'edificio condominiale, la suddetta patologia ha rilievo solo nella
fase cautelare, al fine di valutare il periculum in mora; nella successiva
fase cognitiva le condizioni fisiche del condomino non hanno rilievo
alcuno, dovendosi giudicare solo della sussistenza o meno del diritto del
richiedente all'installazione, a proprie spese, di un ascensore.
(Fattispecie in materia di edificio con due soli condomini).
* Trib. civ. Napoli,sez. X, 19 giugno
1996,n. 6328, Coppola c. Picariello, in Arch. loc. e cond. 1996, 941.
E' ammissibile l'installazione di un
ascensore nella gabbia scale di un edificio condominiale operata a proprie
spese da un condomino portatore di handicap, dovendosi contemperare
l'eventuale modesto sacrificio subito dagli altri condomini con il
prioritario interesse dell'handicappato ad una vita sociale agevolata.
* Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in
Arch. loc. e cond. 1992, 373.
Le norme della L. n. 13/89 che prevedono
una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile per le innovazioni
consistenti nella realizzazione di un ascensore in un edificio
condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche sono
applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di
handicap nell'immobile.
* Trib. civ. Milano, 19 settembre 1991,
in Arch. loc. e cond. 1992, 138.
In caso di installazione di un ascensore
in un edificio condominiale è applicabile la disposizione di cui all'art.
2 della L. n. 13/1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche
anche in caso di mancata esistenza di handicappati all'interno del
condominio, in quanto tale normativa persegue la finalità di consentire la
libera frequentabilità di tutte specie di edifici anche da parte di
handicappati che possano recarvisi e non solo di agevolare quelli che vi
abitano.
* Trib. civ. Milano, 14 novembre 1991,n.
9287,in Arch. loc. e cond. 1992, 814.
Posto che l'uso della cosa comune a spese
del singolo condomino, anche quando comporti innovazione, non necessita di
previa delibera assembleare di approvazione, a patto che non sia alterata
la destinazione della cosa e non ne sia impedito l'uso agli altri
condomini, va accolta la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da
chi, affetto da incapacità de ambulatoria, lamenti il rifiuto opposto
all'installazione di un ascensore nella tromba delle scale condominiali.
* Pret. civ. Milano,19 maggio 1987, in
Foro it. 1987.
Dovendosi coordinare la disciplina legale
sulle innovazioni con la normativa contenuta nell'art. 2 della L. 9
gennaio 1989, n. 13, in relazione alla installazione di un ascensore,
ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale (invocabili in ogni
caso in cui destinatari dell'impianto siano i portatori di handicap, sia
pure nell'ambito di una struttura associativa) rendono lecite anche le
opere di escavazione che incidono sul compossesso dei condomini.
* Pret. civ. Pordenone, 14 giugno 1994,
n. 212, Condominio Isonzo in Pordenone c. Merlo, in Arch. loc. e cond.
1996, 102.
e) Piani di intervento
Gli interessi della categoria dei
portatori di handicap nel suo complesso all'eliminazione delle barriere
architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite l'adozione di
piani organici degli interventi da effettuare e non per mezzo di
interventi contingenti e disorganici.
* Pret. pen. Firenze, 23 ottobre 1989, n.
2239, Frangioni, in Riv. pen. 1990, 268.
E' legittima (oltre che conforme alle
regole di buona amministrazione) la deliberazione con cui un comune affida
all'istituto autonomo case popolari anche la sola progettazione (ed
eventualmente pure l'esecuzione) di un piano per l'eliminazione delle
barriere architettoniche.
* Tar Lombardia, 8 settembre 1990, n.
977, in Foro it. 1992, III, 85.
f) Piattaforma mobile
L'installazione ex L. n. 13/1989 di una
piattaforma mobile idonea al sollevamento dal livello giardino al livello
del piano della hall, pur comportando l'avanzamento di 40 cm. verso
l'esterno di una struttura metallica con la creazione di un nuovo scalino
esterno al portone, non determina alcuna innovazione né con riferimento
alla funzione propria dell'atrio e del portone d'ingresso, né nei
confronti del decoro architettonico dell'edificio, la cui tutela deve
essere contemperata anche con le altre esigenze nella specie
particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi di eguaglianza e
di solidarietà anche costituzionalmente protetti.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio
1992, Romanelli ed altri c. Condominio di via Ripamonti n. 255/257 di
Milano, in Arch. loc e cond. 1994, 139.
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