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Patente nautica e disabilità
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre
scorso (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre
2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146. Si tratta
del nuovo codice per la nautica da diporto che entrerà in
vigore dal 12 dicembre prossimo.
Il nuovo codice affronta anche la questione del rilascio della patente
nautica a persone con disabilità, opportunità finora in larga misura
preclusa. Prima di presentare le novità è opportuno ricordare sinteticamente
quale fosse la situazione precedente.
La situazione fino ad oggi
Il conseguimento della patente nautica era
disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997,
n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche). La norma
fissava anche i requisiti per ottenere l’idoneità alla patente nautica definiti
dall’articolo 5 e dall’allegata tabella A, indicazioni a tratti ambigue.
Da un lato l’articolo 5 consentiva un certo spazio discrezionale agli organi
accertatori cui è affidato l’incarico di accertare la possibilità di svolgere
con sicurezza le operazioni inerenti la patente nautica. Si precisava inoltre
che in presenza di “malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o
minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione
di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la
sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita (...)”.
Dall’altro lato, tuttavia, la tabella A che elenca dettagliatamente le
patologie, le malattie e le affezioni di seguito indicate, esclude il rilascio
del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto. La
tabella inoltre dedica il secondo paragrafo all’efficienza degli arti: “Non
possono conseguire od ottenere la convalida della patente nautica coloro che
presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti.
Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da
diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel
loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari
per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta
di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita”.
Da più parti era stata richiesta una modifica sostanziale della disposizione in
modo da consentire, nel rispetto della sicurezza, a molti disabili di comandare
o condurre un’imbarcazione da diporto.
Il nuovo codice
Il nuovo Decreto ministeriale individua
tre tipologie di patenti nautiche per il diporto.
Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta
dei natanti e delle imbarcazioni da diporto entro dodici miglia dalla costa
oppure senza alcun limite dalla costa. La patente A può essere rilasciata per le
unità a motore oppure a vela oppure a propulsione mista.
Le patenti B abilitano al comando delle navi da diporto. I
titolari possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o
inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Infine, le patenti di categoria C (articolo 27) abilitano alla direzione nautica
di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. È in questo caso
richiesta la presenza a bordo di un’altra persona in qualità di ospite di età
non inferiore ai 18 anni, “idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per
la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare”. Inoltre
l’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire,
“in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la
disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.” Le patenti
di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori
delle patologie indicate nell’allegato I al decreto, ma questo non significa che
le persone con disabilità non possano ottenere anche le patenti di categoria A
oppure B. Con la patente C, quindi, niente navigazioni “in solitaria”.
Le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto,
oppure dagli uffici circondariali marittimi o dalla motorizzazione civile a
seconda del limite della navigazione dalla costa.
Durata e ausili
Diverso il trattamento anche relativamente
alla durata della validità. Le patenti nautiche hanno validità di dieci
anni dalla data di rilascio o di convalida, durata ridotta a cinque
anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il
sessantesimo anno di età. Le patenti C sono invece limitate ad
un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del
certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
Diversamente da quanto qualcuno si attendeva, non sono previsti
dal decreto ausili obbligatori in alcuni casi di disabilità.
Come abbiamo riportato è previsto l’obbligo, per le sole patenti C, della
presenza a bordo di un dispositivo elettronico che si attivi in
caso di caduta in mare e disattivi il pilota automatico e arresti i motori.
La prescrizione non appare del tutto comprensibile. Ci si chiede perché questa
limitazione debba essere limitata alle patenti di categoria C, cioè quale sia la
differenza se il “capitano” caduto in mare sia un disabile oppure no.
Inoltre non è chiaro se la disattivazione dei motori deve essere contestuale
alla caduta fuoribordo o se deve esservi un dispositivo fisso sull’imbarcazione
che qualunque componente dell’equipaggio può attivare. Per essere contestuale la
disattivazione dovrebbe necessariamente essere “radiocontrollata”. Ancora, non
si comprende se di questo dispositivo debba esserne dotata solo la persona
disabile responsabile della “direzione” o anche ogni membro dell’equipaggio.
Requisiti fisici
I requisiti fisici per l’idoneità alla
patente nautica sono indicati dal primo allegato.
Nel primo paragrafo si elencano le patologie e le affezioni che
consentono il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche di
qualsiasi categoria, purché le condizioni presentate siano compatibili
a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione.
Sono quindi elencate le varie affezioni e indicati dei limiti (diabete,
affezioni respiratorie, malattie cardiovascolari ecc.). Queste persone possono
ottenere le patenti di categoria A e B.
Il secondo paragrafo elenca le patologie e le menomazioni per
le quali è ammesso solo il rilascio della patente nautica di categoria C che
abilita, come abbiamo detto, alla sola direzione nautica di natanti o
imbarcazioni da diporto.
Sono indicati due gruppi di menomazioni e patologie. Il primo gruppo riguarda le
minorazioni anatomiche o funzionali agli arti. Sono ritenute
invalidanti “le alterazioni che risultino tali da menomare la forza o la
rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al
comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali
la patente abilita”. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo
arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è assistita da una protesi
adeguata che assicuri, per l’arto superiore, una presa sufficiente, oppure, per
l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o
ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.
Il secondo gruppo di patologie, per le quali previo
accertamento medico è ammesso il solo rilascio della patente C, sono più
dettagliatamente indicate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o
malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o
disturbi miotonici; malattie del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti
di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
Anche in questo caso il primo allegato al Decreto precisa che se queste
patologie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia
buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, possono
essere rilasciate anche le patenti A o B con una limitata
validità a due anni. Il giudizio è rimesso alla commissione medica locale che
può avvalersi di visite specialistiche presso strutture pubbliche.
Il terzo paragrafo, infine, descrive i requisiti uditivi e visivi minimi per il
rilascio delle patenti nautiche.
Come si potrà notare, alle commissioni mediche locali è
concesso un ampio margine di discrezionalità. Il timore è che
venga applicato pedissequamente, senza una lettura attenta dell’allegato 1, il
secondo comma dell’articolo 37 che afferma rigidamente: “Coloro che sono affetti
dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I,
paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.”.
Mentre, come abbiamo visto, vi possono essere delle significative eccezioni.
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